Art. 4.

      1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della buonuscita e sono corrisposti unitamente agli interessi legali e in un importo rivalutato in base all'aumento del costo della vita tra il 28 febbraio 1998 e la data della loro effettiva corresponsione.